CONDIZIONI DI VENDITA valide per il comprensorio sciistico MANIVA SKI
L’acquisto, fisico o online, ed il conseguente possesso di uno skipass comportano la conoscenza e l’accettazione integrale del presente regolamento di trasporto e delle condizioni di vendita. Effettuando l’acquisto si accetta e si riconosce il presente regolamento, con cui l’utente fornisce l’espresso consenso all’utilizzo dei propri dati personali e autorizza a farlo in base alle modalità descritte nell’informativa sottostante.
Art. 1 - NORME GENERALI –
L’ambiente di montagna nel quale vi trovate e le mutevoli condizioni naturali o artificiali che lo caratterizzano, nonché la pratica dello sci e/o snowboard, costituiscono un rischio connaturato alla natura stessa dell’attività. L’acquisto del biglietto e l’utilizzo degli impianti implicano la conoscenza di tali eventualità e l’accettazione di tutte le condizioni previste nelle presenti condizioni di vendita. Non sarà possibile, per i clienti, rivalersi per infortuni derivanti da incidenti determinati da una qualunque delle seguenti ipotesi, che si indicano a titolo esemplificativo: mutevoli condizioni meteorologiche, variazioni di pendenza del terreno, condizioni della neve (ghiacciata, bagnata, ecc.), condizioni della superficie del terreno (punti non innevati, pietre, dossi, rami o buche), impatto con le strutture degli impianti di risalita, collisione con altri sciatori, imprudenza dello sciatore o percorrenza di piste chiuse e/o fuori pista.
Art. 2 - PERIODO DI ESERCIZIO –
Il periodo di inizio e termine della stagione invernale è fissato ad insindacabile giudizio della nostra società, stabilito in forza delle condizioni climatiche, dello stato delle piste, dell’innevamento e delle esigenze tecniche di manutenzione degli impianti. Quando sia imposto da inderogabili esigenze tecniche e/o da cause di forza maggiore, l’esercizio potrà essere sospeso in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Quanto sopra anche con riferimento a quanto disposto dal “D.M. 8 marzo 1999 - Prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli -”.
Art. 3 - ORARIO DI ESERCIZIO –
L’orario di esercizio degli impianti viene stabilito dalla nostra società e, portato a conoscenza del pubblico mediante avvisi affissi alle biglietterie ed alle stazioni di partenza e di arrivo degli impianti. Per esigenze tecniche, di servizio, di sicurezza e/o di forza maggiore, tale orario potrà subire variazioni, anche senza preavviso, nel corso della giornata.
Art. 4. - OPERATIVITÀ DEGLI IMPIANTI –
Il numero ed il tipo di impianti da mettere in esercizio saranno giornalmente stabiliti dalla nostra società e potrà subire variazioni anche nel corso della giornata, anche senza preavviso, per esigenze tecniche, di servizio, di sicurezza e/o di forza maggiore.
Art. 5 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI –
a. Gli utenti dovranno fare uso degli impianti osservando massima diligenza ed attenzione per non costituire pericolo per sé o per gli altri.
b. Gli impianti dovranno essere utilizzati in conformità alle disposizioni di legge, osservando in particolare con il massimo scrupolo tutte le prescrizioni e le segnalazioni indicate sugli appositi cartelli o avvisi posti nelle stazioni e sui tracciati degli impianti.
c. Gli utenti saranno tenuti a risarcire tutti i danni diretti ed indiretti causati per loro colpa o dolo alle persone, agli impianti od alle cose di proprietà della nostra società e dei terzi.
d. Nel caso di condizioni atmosferiche avverse (vento forte o tendenze a raffiche persistenti), il servizio potrebbe subire rallentamenti o sospensioni e, di conseguenza l’utente deve essere consapevole che il tempo impiegato per la risalita potrà aumentare anche sensibilmente. Quanto sopra anche con riferimento a quanto disposto dal “D.M. 8 marzo 1999 - Prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli -”. Il servizio di trasporto sarà, inoltre, sospeso, qualora si verifichino condizioni atmosferiche che pregiudichino la sicurezza del funzionamento ovvero il vento spiri con intensità in sensibile aumento o a raffiche che facciano temere oscillazioni pericolose per i veicoli o per le funi. Per tale motivo, costituente causa di forza maggiore, il costo di acquisto del biglietto ovvero dello skipass non potrà essere rimborsato.
e. Tenendo conto che l’utilizzo di seggiovie e sciovie presuppone da parte dell’utente la predisposizione e/o la capacità all’esercizio della pratica sportiva, oltre al possesso dei requisiti di idoneità fisica adeguati, è fatto divieto a coloro che non siano, anche solo temporaneamente, nelle suddette idonee condizioni di fare uso di tali impianti. Pertanto, la nostra società si riserva di inibire l’utilizzo di impianti a persone che per la loro palese inidoneità quali mutilazioni, condizioni fisiche o mentali, stato di ubriachezza e altri motivi non appaiono in grado di servirsene senza pericolo.
f. È proibito il trasporto di cose, materiali ed attrezzature all’infuori di quelle strettamente indispensabili all’esercizio delle pratiche sportive autorizzate nel comprensorio sciabile; quindi, la nostra società non assume alcuna responsabilità relativa a danneggiamenti, distruzioni o sottrazioni di cose ammesse al trasporto, siano o no al seguito od in possesso della persona trasportata. È inoltre di norma vietato il trasporto di persone a piedi, eccetto casi eccezionali autorizzati dalla Direzione.
g. In caso di incidenti, infortuni o quando si vengano comunque a riscontrare situazioni di pericolo o semplicemente anche al fine di prevenirle, l’interessato, o se questi non è in condizioni di farlo, tutti coloro che ne hanno scienza o conoscenza, devono immediatamente segnalare il fatto al personale addetto affinché possano essere predisposte nel minore tempo possibile tutte le opportune misure.
h. È fatto tassativo divieto di fare uso degli impianti, ancorché in movimento, quando siano apposte segnalazioni di impianto chiuso e, quando l’accesso ai punti di partenza sia chiuso al pubblico e non sia vigilato dall’apposito personale di controllo.
i. Coloro che contravvengono alle norme di cui sopra, saranno ritenuti responsabili di tutte le conseguenze e dei danni diretti o indiretti da loro causati.
Art. 6 - MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE PISTE DA DISCESA –
a. La battitura delle piste è effettuata nei tempi e nei modi stabiliti dalla nostra società a suo insindacabile giudizio.
b. Le piste chiuse per motivi tecnici o di sicurezza sono indicate con appositi cartelli segnaletici e ne è vietata la percorrenza.
c. Il servizio di soccorso sorveglia soltanto le piste aperte e tracciate.
d. Ogni sciatore è tenuto all’osservanza dei cartelli indicatori situati lungo le piste.
e. La nostra società non è responsabile degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuoripista anche se serviti dagli impianti medesimi.
f. È vietato percorrere le piste di sci con mezzi diversi dagli sci, dal monosci e dalla tavola da neve.
g. È fatto tassativo divieto di far uso di slitte o mezzi motorizzati e ski-bob di qualsiasi tipo, anche a piste chiuse. I trasgressori dovranno rispondere di eventuali danneggiamenti alla superficie delle piste e dei più gravi danni eventualmente causati agli sciatori.
h. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità. Chi percorre la pista senza sci deve mantenersi ai bordi avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori.
i. La classificazione delle piste in base al loro grado di difficoltà – nero, rosso e blu – è indicativo delle difficoltà che le stesse presentano, pertanto lo sciatore deve giudicare se la sua perizia gli consente di servirsene senza subire o provocare incidenti. Lo sciatore deve tenere in ogni caso una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e dalla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità propria e altrui.
j. L’impianto di innevamento artificiale potrebbe essere in funzione sulle piste, inoltre potrebbero essere presenti sui tracciati mezzi battipista o motoslitte di servizio. Gli sciatori dovranno dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti e dovranno consentire la loro agevole e rapida circolazione.
k. Tutti i minori di anni 18 hanno l’obbligo di utilizzo del casco protettivo – D. L. 28 febbraio 2021, n. 40 – art. 17. Il responsabile della violazione è soggetto ad una sanzione amministrativa variabile da 100 a 150 euro.
l. Il trasporto sulle seggiovie dei bambini non accompagnati è consentito solo nel caso che questi abbiano superato cm 125. I bambini di altezza inferiore a cm 125, per poter viaggiare non accompagnati sulle seggiovie devono dimostrare di aver compiuto gli 8 anni di età (D.M: 10.04.84); con l’acquisto o accettazione degli skipass per bambini, il firmatario accettante si assume tutte le responsabilità inerenti all’uso degli impianti di risalita e piste da parte del minore beneficiario, che li userà sotto la diretta sorveglianza del firmatario, che dichiara e sottoscrive di essere a conoscenza delle condizioni di vendita.
n. Dal 1° gennaio 2022 è obbligatorio essere in possesso di una copertura RCT per accedere alle piste da sci – DL n°40/2001, in attuazione della Legge n°86/2019 - Art.30. Se lo sciatore non è in possesso di una propria polizza sarà possibile acquistarla legata al proprio skipass, e valida per la durata dello stesso, presso le biglietterie.
Art. 7 - GARE E MANIFESTAZIONI –
a. In occasione di gare o manifestazioni la nostra società si riserva la facoltà di chiudere al pubblico determinati percorsi, piste, aree e locali necessari al regolare svolgimento di esse, per il tempo necessario alla loro effettuazione. In tali circostanze determinati impianti potranno essere destinati ad uso esclusivo o prioritario degli atleti e del personale interessato.
b. Per tutte le gare o manifestazioni di qualsiasi tipo la nostra società si limita a mettere a disposizione degli organizzatori attrezzature e materiali di proprietà, senza peraltro assumere qualsiasi responsabilità od onere sia nei confronti dei partecipanti che di terzi. Agli organizzatori farà pertanto carico l’obbligo di predisporre ogni opportuna misura atta a garantire il regolare svolgimento delle gare e manifestazioni, riducendo allo stretto indispensabile e per il minore tempo possibile le limitazioni che dovranno essere imposte ai normali utenti.
c. Nell’eventualità di organizzazione da parte di terzi di qualsiasi prestazione o servizio, la responsabilità della nostra società è strettamente limitata al solo esercizio degli impianti di risalita, rimanendo ogni altra responsabilità a totale carico degli organizzatori.
Art. 8 - TARIFFE E BIGLIETTI –
a. Tutte le tariffe sono, di norma, applicabili per tutta la stagione di competenza. Esse potranno, tuttavia, essere modificate in qualsiasi momento quando abbiano a verificarsi particolari e sensibili variazioni dei costi di gestione.
b. I biglietti, così come i buoni emessi per il ritiro di skipass, sono sempre validi esclusivamente per la stagione in corso. Se non utilizzati all'interno della stagione indicata non saranno prorogabili alla prossima né si avrà diritto ad un rimborso della quota.
c. L’acquisto del biglietto dà unicamente diritto ad utilizzare gli impianti corrispondenti, per le tariffe indicate, nel giorno o giorni di validità previsti e secondo il normale ordine di afflusso dei viaggiatori alle partenze degli impianti.
d. Il Cliente deve verificare, al momento del ritiro del biglietto ovvero dello skipass, la rispondenza degli stessi alla sua richiesta. Non è possibile, infatti, cambiare successivamente la durata delle tessere già acquistate.
e. Non compete alcun rimborso o risarcimento nemmeno parziale in caso di tempi di attesa per l’accesso agli impianti, dovute a qualsiasi motivo, né in caso di interruzioni del funzionamento degli stessi dovuto a cause tecniche od atmosferiche, né per chiusura di piste di sci per innevamento o gare, né per mancato utilizzo degli impianti a causa di eventi che non siano imputabili a colpa grave della nostra società.
f I biglietti si intendono usufruibili sugli impianti in funzione al momento del loro utilizzo e non danno diritto a rimborsi o risarcimenti di alcun genere nel caso in cui uno o più impianti non siano in esercizio per esigenze tecniche stabilite dalla nostra società, a suo insindacabile giudizio, o per cause di forza maggiore.
g. In caso non ci dovessero essere le condizioni di apertura della stagione invernale, e la stessa non sia possibile per elevate temperature, mancanza di precipitazioni, o altre cause, i titoli acquistati, come skipass o abbonamenti stagionali in prevendita, saranno resi validi per la stagione invernale successiva.
h. Quando il trasporto viene eseguito senza pagamento di corrispettivo, si intende fatto a puro titolo di liberalità e viene pertanto effettuato senza l’assunzione di alcun impegno o responsabilità.
i. Tutti i biglietti sono strettamente personali e non cedibili. Ogni abuso comporterà il ritiro immediato del biglietto e l’applicazione delle sanzioni di legge.
j. Il biglietto, documento di trasporto valido anche quale scontrino fiscale, deve essere conservato per tutta la durata del trasporto. Il Cliente è tenuto alla buona conservazione dello skipass e pertanto colui che lo abbia smarrito o gravemente danneggiato non ha diritto ad alcun rimborso della cauzione né ad alcuna sostituzione da parte della Società.
k. In caso di smarrimento dello Skipass Stagionale dovrà essere fatta immediata denuncia alla società Maniva Ski ed al Comando Carabinieri di Collio V.T. o Bagolino; lo skipass potrà essere disattivato, bloccato e riemesso pagando una penale pari ad € 30,00.
Art. 9 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE –
a. Tutte le tariffe non ordinarie e cioè tutte quelle che godono di agevolazioni speciali connesse alla residenza, all’età o ad altre motivazioni, potranno essere applicate solo su esibizione di idonea documentazione comprovante in modo inequivocabile la sussistenza dei requisiti richiesti per godere delle agevolazioni stesse.
b. I gruppi precostituiti devono essere composti da almeno 20 persone paganti, nel prezzo è compresa una tessera gratuita per il responsabile. È necessaria la presentazione della lista dei partecipanti su carta intestata del gruppo. Ogni componente deve essere munito di documento o di fototessera da applicare allo skipass. Lo sconto per gruppi non è cumulabile con altre riduzioni.
Art. 10 - CONTROLLI –
a. I viaggiatori devono munirsi del prescritto titolo di viaggio prima di servirsi dell’impianto. I biglietti riscontrati irregolari o trovati non in possesso dell’avente diritto verranno immediatamente e definitivamente ritirati, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla legge.
b. La documentazione attestante il diritto a tariffe agevolate, potrà essere richiesta, oltre che alle casse, anche dal personale addetto al controllo degli impianti o da ispettori della società.
Art. 11 - FURTI O SMARRIMENTI –
Nessun tipo di biglietto viene rimborsato, neppure parzialmente, nel caso in cui l’acquirente non possa usufruirne per qualsiasi motivo. Parimenti nessun rimborso o sostituzione viene effettuato in caso di smarrimento, distruzione o deterioramento, fatta eccezione per i biglietti deteriorati ma ancora identificabili che dovranno essere presentati alla casse per la sostituzione.
Art. 12 – EMISSIONE ED UTILIZZO ABBONAMENTI STAGIONALI –
Durante la stagione in corso saranno emessi abbonamenti stagionali con le seguenti condizioni di rimborso per particolari casi di chiusure anticipate. PER MAESTRI DI SCI E SCI CLUB: vista anche la tariffa agevolata, in caso di chiusure per cause di forza maggiore, non si avrà diritto ad alcun rimborso se lo stagionale è stato utilizzato per un minimo di 10 giornate sci o se la durata della stagione è stata pari o superiore alle 60 giornate di ufficiale apertura dove, per ufficiale apertura, si intende l’attivazione anche di un solo impianto, inclusi i tapis roulant. In caso l’abbonamento stagionale sia stato utilizzato per un tempo minore di 10 giorni si avrà diritto al rimborso del 10% della quota versata per ogni giornata in cui lo stagionale non è stato utilizzato. In caso la durata della stagione sia inferiore alle 60 giornate di ufficiale apertura si avrà diritto: al 90% di rimborso della quota versata dal 1° al 20° giorno; al 60% di rimborso della quota versata dal 21° al 40° giorno; al 30% di rimborso della quota versata dal 41° al 60° giorno. PER I PRIVATI: sempre in caso di chiusure per cause di forza maggiore, non si avrà diritto ad alcun rimborso se lo stagionale è stato utilizzato per un minimo di 15 giornate sci o se la durata della stagione è stata pari o superiore alle 60 giornate di ufficiale apertura dove, per ufficiale apertura, si intende l’attivazione anche di un solo impianto, inclusi i tapis roulant. In caso l’abbonamento stagionale sia stato utilizzato per un tempo minore di 15 giorni si avrà diritto al rimborso del 10% della quota versata per ogni giornata in cui lo stagionale non è stato utilizzato. In caso la durata della stagione sia inferiore alle 60 giornate di ufficiale apertura si avrà diritto: al 90% di rimborso della quota versata dal 1° al 20° giorno; al 60% di rimborso della quota versata dal 21° al 40° giorno; al 30% di rimborso della quota versata dal 41° al 60° giorno. Per richiedere il rimborso sarà necessario inviare una mail all’indirizzo info@manivaski.it dove verranno indicate la procedura e le modalità di rimborso.